Le Agevolazioni acquisto 1°casa |
Quando si acquista la “prima casa” si può godere di un regime fiscale agevolato che consente di pagare le imposte in misura inferiore rispetto a quelle ordinariamente dovute.
Tipo di acquisto |
imposta di registro |
IVA |
imposta ipotecaria |
imposta catastale |
Da privato |
2% |
0 |
fissa di 50 euro |
fissa di 50 euro |
Impresa dopo 4 anni fine lavori |
2% |
0 |
fissa di 200 euro |
fissa di 200 euro |
Impresa entro 4 anni fine lavori |
fissa di 200 euro |
4% |
fissa di 200 euro |
fissa di 200 euro |
Le agevolazioni per la prima casa competono allo stesso modo per l’acquisto delle sue pertinenze, anche se effettuato con atto separato, ma solo per una pertinenza per ciascuna delle seguenti categorie catastali:
Le unità immobiliari classificate (o classificabili) nelle citate categorie catastali possono anche trovarsi in prossimità dell’abitazione principale (comunque non in un punto distante o addirittura in un altro Comune) ma, di fatto, devono essere destinate in modo durevole a servizio della casa di abitazione.
Coniuge in regime di comunione legale
Nel caso in cui due coniugi in comunione legale acquistino un appartamento da adibire ad abitazione principale ma solo uno dei due possegga i requisiti soggettivi per fruire dell'agevolazione “prima casa” (in quanto, ad esempio, l'altro ha già fruito dell'agevolazione in relazione ad un immobile acquistato prima del matrimonio ovvero in regime di separazione dei beni), il beneficio si applica nella misura del 50%, cioè limitatamente alla quota acquistata dal coniuge in possesso dei requisiti richiesti.
Titolari di nuda proprietà su altra abitazione
L’agevolazione "prima casa" è riconosciuta anche all'acquirente o ai coniugi che siano titolari del diritto di nuda proprietà su altra casa di abitazione situata nello stesso Comune in cui si trova l'immobile che viene acquistato, sempre che ricorrano le altre condizioni previste dalla legge.
Il beneficio spetta però solo se la nuda proprietà sia stata acquistata senza fruire in precedenza dell'agevolazione prima casa.
Acquisti di ulteriori quote dello stesso immobile
Si può fruire dell’agevolazione “prima casa”, in presenza di tutti gli altri requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge, anche quando si acquistano quote di un immobile di cui si è già proprietari di una parte.
Sulla stessa casa di abitazione l’agevolazione spetta anche nei seguenti casi:
Acquisto di abitazione contigua
L’agevolazione “prima casa” spetta anche nelle seguenti due ipotesi:
Acquisto di abitazione in corso di costruzione
Anche quando si acquista un immobile non ultimato si può beneficiare dell’agevolazione fiscale, sempre in presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge e ammesso che l’immobile assuma le caratteristiche di abitazione non di lusso.
Cittadino italiano non residente
Chi è emigrato all’estero può acquistare un immobile in regime agevolato a prescindere dalla sua ubicazione sul territorio nazionale.
Ovviamente, l’agevolazione spetta qualora sussistano gli altri requisiti e, in particolare, a condizione che l’immobile sia acquistato come “prima casa”. Non è necessario per l’acquirente stabilire entro 18 mesi la residenza nel Comune in cui è situato l'immobile acquistato.
Ai contribuenti che non hanno la cittadinanza italiana, l’agevolazione spetta solo in presenza di tutte le condi- zioni previste e, in particolare, quando l’acquirente ha la residenza nel Comune in cui si trova l’immobile acquistato (o la stabilisce entro 18 mesi).
L’acquirente decade dai benefici fiscali usufruiti in sede di acquisto dell’immobile se:
Nota bene Le agevolazioni non si perdono se entro un anno dalla vendita o dalla donazione il contribuente acquista un terreno e, sempre nello stesso termine, realizza su di esso un fabbricato non di lusso da adibire ad abitazione principale.
La decadenza dall’agevolazione comporta
Procedura dell’accertamento della decadenza
L’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate, qualora entro 3 anni accerti l’assenza anche di una sola delle condizioni previste dalla legge, emetterà avviso di liquidazione per recuperare le maggiori imposte dovute dal contribuente che ha indebitamente usufruito dell’agevolazione.
Riguardo alla data dalla quale inizia a decorrere detto termine triennale, essa è diversa a seconda delle situazioni. Nel caso, ad esempio, di false dichiarazioni rese in sede di registrazione dell’atto, il termine triennale di decadenza inizia a decorrere dalla stessa data della registrazione.
Un caso diverso è, invece, quello in cui il contribuente dichiara che intende entro 18 mesi trasferire la residenza nel Comune in cui si trova l’immobile acquistato e poi non si trasferisce.
In questa ipotesi, nella quale la dichiarazione non è falsa sin dall’origine, il termine di decadenza di 3 anni non può ovviamente iniziare a decorrere dalla data di registrazione dell’atto, ma dal giorno di scadenza del diciottesimo mese.
Prima di questa data, infatti, nessuna contestazione sulla spettanza dell’agevolazione può essere fatta al contribuente, dal momento che poteva essere veritiero il proposito di trasferire la residenza.
A chi Compete
A coloro che vendono l’immobile per il quale al momento dell’acquisto hanno fruito dei benefici previsti per la “prima casa” la normativa vigente riconosce un credito d’imposta
Il credito d’imposta spetta ai contribuenti che non sono decaduti dal beneficio “prima casa”, ed è pari all’ammontare dell’imposta di registro, o dell’Iva, corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato.
In ogni caso, non può essere superiore all’imposta di registro o all’Iva dovuta in relazione al secondo acquisto.
Il credito d’imposta compete anche quando si acquisti un’altra abitazione mediante appalto o permuta
Come si utilizza
Il contribuente può utilizzare il credito d’imposta in vari modi:
Per fruire del credito d’imposta
è necessario che il contribuente manifesti la propria volontà con apposita dichiarazione nell'atto di acquisto del nuovo immobile, specificando se intende o meno utilizzarlo in detrazione dall'imposta di registro dovuta per lo stesso atto.
Se, per errore, la citata dichiarazione è stata omessa, è comunque prevista la possibilità di poter integrare l’atto originario di acquisto con la stessa. In tal caso, non è preclusa la spettanza del credito d'imposta, sempre che il contribuente sia in possesso della documentazione comprovante l'effettiva sussistenza dei requisiti.
Quando non spetta
Oltre al caso in cui il contribuente sia decaduto dall’agevolazione “prima casa” in relazione al prece- dente acquisto, il credito d’imposta per il riacquisto non spetta nelle seguenti ipotesi:
VALUTAZIONI IMMOBILIARI CERTIFICATE a partire da 110 €
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VALORE DI VENDITA |
VALORE DI AFFITTO |
VALORE NUDA PROPRIETA'
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TABELLE CATEG. CATASTALI
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